Art. 1.

      1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la docenza universitaria è riorganizzata in un ruolo unico articolato in tre fasce. L'accesso alla docenza avviene in via ordinaria mediante concorso per l'assunzione nella terza fascia ovvero, eccezionalmente, nella prima o nella seconda fascia, secondo quanto previsto dall'articolo 7.